Articolo 1 - Disposizioni generali
Con il presente bando, e con gli allegati che di esso fanno
parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 56.205 operatori
volontari da impiegare in 2.818 progetti, afferenti a 566 programmi di intervento di Servizio civile
universale, in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal
PON-IOG “Garanzia Giovani” e per la sperimentazione del “Servizio civile
digitale”.
In particolare:
• 181
operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti, afferenti a
484 programmi di intervento da realizzarsi in Italia (Allegato 1);
• 980
operatori volontari saranno avviati in servizio in 170 progetti, afferenti a 35
programmi di intervento da realizzarsi all’estero (Allegato 2);
• 37
operatori volontari saranno avviati in servizio in 4 progetti, afferenti a 2
programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6
bis) “Servizio civile universale nell’Unione Europea” (si consiglia di prendere
visione della scheda Allegato E al fine di una comprensione della misura
specifica del PON-IOG “Garanzia Giovani”), da realizzarsi nelle specifiche
regioni elencate all’art.3, e un massimo di 3 mesi in uno dei Paesi dell’Unione
Europea, con il riferimento all’asse di finanziamento (asse 1 bis - giovani
disoccupati):
1. a) 21
operatori volontari in 2 progetti, afferenti 1 programma di intervento, in
Calabria, Misura 6 bis Asse 1 bis (Allegato 3);
2. b) 16
operatori volontari in 2 progetti, afferenti 1 programma di intervento, in
Sicilia, Misura 6 bis Asse 1 bis (Allegato 4).
• 1007 operatori volontari
saranno avviati in 103 progetti (della durata di 12 mesi), afferenti a 45
programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile
digitale” (Allegato 5).
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale), altri, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell’Unione Europea. Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all’articolo 5, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 6. Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 (quest’ultimo riferito ai progetti PON-IOG - “Garanzia Giovani”) del presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nei cinque allegati. La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto nonché
dei tempi necessari per l’esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie e delle richieste di avvio al servizio. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 2022. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego degli operatori volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. Per gli operatori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza all’estero l’assegno è integrato da una specifica indennità, e si prevede inoltre, a cura dell’ente, la fornitura del vitto e dell’alloggio, così come dettagliato all’articolo 10. Le somme spettanti agli operatori volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento. Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità. Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda dell’interessato, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un’assicurazione integrativa attivata dall’ente, laddove siano previste particolari attività. Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto. Per il Servizio civile digitale, in aggiunta a quanto opzionato dall’ente nella apposita voce della scheda progetto, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale attiverà, in via sperimentale, un percorso di certificazione delle competenze digitali per ciascun operatore volontario.Articolo 2 - Requisiti di
partecipazione
Per partecipare alla selezione, come previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al
giovane il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, oppure
di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra
Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
2. aver compiuto il diciottesimo
anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. non
aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di
entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione,
uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento
a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
4. titolo
di studio minimo pari al diploma di maturità, rilasciato al termine del ciclo
quinquennale della scuola secondaria di secondo grado.
In alcuni casi, nei singoli progetti, in relazione alla
specificità delle azioni previste, possono essere indicati dagli enti titolari
dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre ai tre sopra indicati e in
aggiunta, eventualmente, a quelli richiesti per partecipare a progetti PON IOG
“Garanzia Giovani” di cui all’articolo 3. Pertanto ai giovani è richiesto di
leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’articolo
5, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi. È il caso dei
progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità
(disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e
giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai posti
riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito
richiesto. Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti
al programma quadro di sperimentazione del “Servizio civile digitale”, non deve
possedere altri specifici requisiti, oltre ai tre requisiti sopra elencati. I
requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti
sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura. La perdita
dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto,
costituisce causa di esclusione dal proseguimento del servizio.
Articolo 4 - Ulteriori indicazioni per la presentazione della
domanda di partecipazione
Possono presentare domanda di Servizio
civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 2 e 3:
• nel
corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni
Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente o
perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto
dall’ente;
• abbiano
interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a
carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di
chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata
dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato
non sia stato superiore a sei mesi;
• abbiano
interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento
dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio
prestato non sia stato superiore a sei mesi;
• abbiano
già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG
“Garanzia Giovani” ed intendano presentare la propria candidatura per gli altri
progetti di servizio civile universale e servizio civile digitale;
• abbiano
già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale ed universale
ed intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal
PON-IOG “Garanzia Giovani” e Bando servizio civile digitale;
• abbiano
già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo
International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per
i Corpi civili di pace;
• abbiano
già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una
legge regionale o di una provincia autonoma;
• nel
corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un
progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito
di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei
requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 3;
Possono inoltre presentare domanda di
Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di
precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e
maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del
periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti
articoli.
Non possono presentare domanda i
giovani che:
• appartengano ai corpi
militari e alle forze di polizia;
• abbiano interrotto un
progetto di servizio civile nazionale, universale o finanziato dal PON-IOG
“Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente
candidarsi a tali tipologie di progetti;
• intrattengano,
all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del
progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo,
oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi
precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono
ricompresi anche gli stage retribuiti.
Articolo 5 - Obblighi di pubblicazione
a carico degli enti
Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi
per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli
enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet,
oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica
per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il
giovane alla scelta, secondo il formato riportato in Allegato A1, A2, A3 o B, a
seconda che il progetto sia in Italia, in Italia finanziato dal PON-IOG
“Garanzia Giovani”, in Italia per la sperimentazione del servizio civile e
digitale”, o all’estero. Ciascun ente provvede anche ad inserire nel sistema
Helios le url relative alle pagine di pubblicazione. I progetti di Servizio
civile rappresentano gli strumenti attraverso cui si conseguono gli obiettivi
individuati nel programma d’intervento cui afferiscono. La scheda di cui ai
richiamati allegati individua, pertanto, anche le caratteristiche principali
dei programmi di riferimento del progetto. L’ente, in aggiunta alle schede, ha
facoltà di pubblicare anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì
l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di
approfondimento da parte dei giovani. È obbligo per gli enti pubblicare sulla
home page dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda On Line (di
seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere
compilata e presentata la domanda di cui all’articolo 6; andranno, inoltre,
indicati i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, o comunque un
recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne
avessero necessità.
Articolo 6 - Presentazione delle
domande
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti
“candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata
direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente
attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione
domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal
sistema. I cittadini italiani residenti
in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e
come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono
credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti
all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non
avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi
della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al
Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della
piattaforma stessa. I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in
Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono
obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il
permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo
dello stesso. Le domande di
partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra
descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Oltre
tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le
domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Il
giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo
del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di
attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e
l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione,
è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore
14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del
presente bando. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di
partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i
progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella
piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG “Garanzia
Giovani”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene
chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 3
del presente bando. Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi
nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a
disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono
fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori. È importante
evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i
progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni
temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad
esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia,
laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli
obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l’operatore
volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla
prosecuzione del progetto così come rimodulato. Sui siti internet del
Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it
è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On
Line con la piattaforma DOL.
Articolo 7 - Procedure selettive
L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione
dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai
colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle
selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio
deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la
motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della
convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo
inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza
giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la
relativa procedura. L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le
eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi
punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a
conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei
quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. Per i titoli di studio
conseguiti all’estero sarà cura del candidato ottenerne l’equipollenza.
Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a
seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. L’ente
non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al
colloquio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio
inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato
sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto
le selezioni. L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di
punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati
con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della
sede indicata dal candidato nella domanda. Considerato che per l’ammissione a
svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di
età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine
di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a
parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età. Nella graduatoria
sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza
di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno
sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio. Alla
graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul
proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea
modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito
internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che
dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione
da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
Articolo 8 - Istruzioni operative per
gli enti
L’ente inserisce nel sistema informatico UNICO – Helios per i
progetti ordinari, inclusi i progetti di Servizio civile digitale e Futuro per
i progetti PON-IOG “Garanzia Giovani” – per ciascun candidato il punteggio
complessivo attribuito, lo stato assegnato (idoneo selezionato, idoneo non
selezionato, non idoneo al progetto, non presentato al colloquio, escluso dal
colloquio), la sede dove l’operatore volontario dovrà presentarsi il primo
giorno di servizio, quella nella quale avrà attuazione il progetto (i campi
vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano) e la
data di inizio servizio proposta. Per coloro i quali non si presentino al
colloquio e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema
informatico è zero. Le graduatorie riferite ai progetti all’estero devono
riportare – per ogni operatore volontario idoneo selezionato – il relativo
numero di passaporto nei casi in cui il progetto prescelto venga svolto presso
una sede situata in un Paese extra U.E.; diversamente, occorrerà indicare il
numero di altro documento di identità in corso di validità. Le graduatorie,
sottoscritte dal responsabile del Servizio civile o dal responsabile legale
dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato C, devono essere
inviate in formato PDF al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it. La PEC di trasmissione delle
graduatorie deve indicare nell’oggetto: codice oggettario che corrisponde a
VOL#GRAD, il codice dell’ente (SU00269), la denominazione dell’ente, il
titolo/i titoli del/dei progetto/progetti. Gli originali della documentazione
relativa alle procedure di selezione sono conservati presso l’ente, per ogni
necessità del Dipartimento. Il termine per la trasmissione delle graduatorie -
che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati, compresi quindi gli
idonei non selezionati, i non idonei al progetto, i non presentati al colloquio
e gli esclusi dal colloquio - è stabilito al 4 marzo 2022 sia con riferimento
alla procedura “Helios”, sia all’invio attraverso PEC, a pena di non
attivazione del progetto. L’avvio al servizio degli operatori volontari è,
infatti, subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati
richiesti. L’assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva
dovrà in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 2022. Il mancato invio della
dichiarazione di cui all’Allegato C preclude l’attivazione del progetto di
servizio civile universale. L’ente cura la consegna, a ciascun operatore
volontario, delle condizioni generali di assicurazione, accerta che il
candidato idoneo selezionato sottoscriva il contratto di Servizio civile
firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 9,
e ne trasmette copia al Dipartimento via PEC, indicando in calce al contratto
la data di effettiva presentazione in servizio.
Articolo 9 - Adempimenti
dell’operatore volontario per l’avvio al servizio
Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo all’area
riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali
ricevute per accedere alla piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il
contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto
sono indicati, tra l’altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine
servizio, le condizioni economiche e gli obblighi di servizio di cui
all’articolo 11.
Articolo 10 - Specifiche operative per i progetti di servizio
civile all’estero e per i progetti di servizio civile universale nell’Unione
Europea finanziati dal PON IOG – Garanzia Giovani[4]
Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di
progetti di servizio civile all’estero e di progetti che prevedono la misura
aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una
indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile di € 444,30, da
corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata
in base al criterio del “costo Paese” in cui gli operatori volontari sono
impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi
di servizio in cui gli operatori volontari si trovano nel territorio nazionale
(compresi quelli dedicati ad attività formative) e durante i periodi di
permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è
corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel
caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per
i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti di minore durata i giorni
sono calcolati proporzionalmente. La misura dell’indennità estera giornaliera
spettante agli operatori volontari è specificata nella tabella di cui
all’Allegato D. Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno
dall’Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal
progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate
dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti
delle indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento.
Articolo 11 - Obblighi di servizio
degli operatori volontari
Il rapporto di Servizio civile si instaura con la
sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui
all’articolo 9, che prevede, tra l’altro, il trattamento giuridico ed economico
dell’operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo
stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse
rispettarle. In linea generale è fatto obbligo all’operatore volontario di
rispettare l’orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto
e di seguire le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine
all’organizzazione delle attività. L’operatore volontario non può svolgere
attività di lavoro subordinato o autonomo se partecipa a progetti PON – IOG
“Garanzia Giovani”, in quanto tra i requisiti da possedere per il presente bando
asse 1 bis vi è l’essere disoccupati. Per le altre tipologie di progetti, sia
Italia inclusi i progetti di Servizio civile digitale sia all’estero,
l’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o
autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai
sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione
di compatibilità spetta all’ente titolare del progetto o all’ente di
accoglienza. Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio
del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle
“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori
volontari del Servizio civile universale” del 14 gennaio 2019, documento
consultabile sul sito del Dipartimento. Per quanto riguarda, in particolare,
gli operatori volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei
progetti che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni
precedenti la partenza per il Paese di destinazione, gli stessi sono anche
obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito
www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione
degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale
adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non
registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non
registrati, comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito
agli enti del costo del viaggio di rientro. Gli operatori volontari in servizio
all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE
devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni
inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite
dalle competenti autorità diplomatiche. Anche alla luce della mutevole
situazione relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in prossimità
della partenza degli operatori volontari per i diversi Paesi esteri di
destinazione, il MAECI fornirà indicazioni ed aggiornamenti in merito ad
eventuali sconsigli riguardanti l’invio dei giovani in territori nei quali
siano presenti particolari condizioni di rischio.
Articolo 12 - Trattamento dei dati
personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – di
seguito Regolamento - i dati personali dei candidati e poi degli operatori
volontari sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via
della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore. I dati forniti sono
utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “Titolare del trattamento” e
dall’ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà l’operatore
volontario, in qualità di “Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento nonché dall’eventuale ente di
accoglienza quale “sub-responsabile del trattamento”. I dati forniti sono
necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le
finalità di espletamento delle attività selettive e, successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di Servizio civile, sono trattati per
le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del
progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza nazionale
degli operatori volontari e alle attività
istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome. Il
trattamento dei dati avviene di norma mediante l’ausilio di strumenti
automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al
loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove necessario
per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi
specificati, il Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbliche
amministrazioni o enti pubblici e privati - altre categorie dei dati personali
relativi a candidati e operatori volontari. Il Titolare del trattamento può
trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che
forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del
Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del
territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile, soltanto per
finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. Il
Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del
GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali
siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono
gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a
tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. I responsabili del
trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee
alla tutela dei dati personali trattati. La comunicazione di dati non veritieri
determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale
rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445. In ogni momento, gli interessati possono esercitare i
diritti di cui agli articoli 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
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